22/08/2023 - Importante ¡Hoy nace Radio Comites! - SCOPRI DI PIÙ
Todos los italianos residentes en Ecuador o en otras partes del mundo contamos además de con las instituciones Diplomáticas y Consulares existentes en el territorio, con otro organismo elegido a través de votación; el COM.IT.ES (Comitato degli Italiani all’Estero) cuyo fin es servir en coordinación con las autoridades consulares a todos los conciudadanos.
El nuevo COM.IT.ES en Ecuador ha sido elegido y designado en las últimas votaciones del 3 de Diciembre de 2021. Ya hemos definido números de teléfonos, correo electrónico, página web y direcciones para acercar de manera efectiva y eficaz a toda la comunidad. Así que contáctenos, cuéntenos sus dificultades y busquemos juntos soluciones a sus problemas e inquietudes.
Comunicazioni recenti del Comites
Recenti comunicazioni via Facebook
Il Com.it.es informa - 18/04/2023
Causa furto sono stati sottratti gli strumenti per Radio Comites
Il Com.it.es informa - 11/12/2020
Video con informazioni importanti sugli obiettivi raggiunti dal Comites
Il Com.it.es informa - 30/01/2020
Raccolta e invio firme per Consolato italiano a Guayaquil
Il Com.it.es informa - 04/12/2019
INCONTRO 14 DICEMBRE 2019 ore 11:30 a GUAYAQUIL
Il Com.it.es informa - 03/12/2019
Diamo il benvenuto alla nuova Ambasciatrice d'Italia in Ecuador Caterina Bertolini
Il Com.it.es informa - 14/07/2021
🔴 IL COM.IT.ES INFORMA 📢
Nel dicembre 2021 sono fissate le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es. I nostri connazionali all'estero saranno chiamati a votare per questo importante evento. Per votare, è necessario ISCRIVERSI nell'elenco degli elettori del consolato di riferimento. È già possibile iscriversi anche su FAST-IT, alla voce “Domanda di iscrizione nell'elenco elettorale per le elezioni dei Comites”.
Puoi inoltre inviare la tua richiesta per posta ordinaria (cartacea), PEC e posta elettronica ordinaria allegando copia di un documento d’identità o presentandoti di persona all’Ufficio consolare di riferimento.
Visita il sito della Farnesina per maggiori informazioni sui Com. It. Es. ➡️
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/organismirappresentativi/comites.html
Nel dicembre 2021 sono fissate le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es. I nostri connazionali all'estero saranno chiamati a votare per questo importante evento. Per votare, è necessario ISCRIVERSI nell'elenco degli elettori del consolato di riferimento. È già possibile iscriversi anche su FAST-IT, alla voce “Domanda di iscrizione nell'elenco elettorale per le elezioni dei Comites”.
Puoi inoltre inviare la tua richiesta per posta ordinaria (cartacea), PEC e posta elettronica ordinaria allegando copia di un documento d’identità o presentandoti di persona all’Ufficio consolare di riferimento.
Visita il sito della Farnesina per maggiori informazioni sui Com. It. Es. ➡️
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/organismirappresentativi/comites.html
Il Com.it.es informa - 07/11/2018
Incontro con la Vicepresidente del Senato della Repubblica - Senatrice Paola Taverna.
Cliccare qui per scaricare il documento.
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Il Com.it.es informa - 15/06/2018
Email del Com.it.es al Sig. Ambasciatore Marco Filippo Tornetta.
Cliccare qui sotto per ingrandire l'immagine.
Il Com.it.es informa - 14/06/2018
Comunicato dell'Ambasciatore Marco Filippo Tornetta.
Cliccare qui sotto per ingrandire l'immagine.
FORUM DEL COMITES
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FAQ (domande e risposte più frequenti)
Per maggiori informazioni e per tutte le FAQ si prega di consultare il sito del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Passaporto italiano
Passaporto italiano
I passaporti sono rilasciati in Italia dalle Questure e all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane. Di norma, la domanda di rilascio del passaporto va presentata all'Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all'estero.I cittadini italiani possono comunque chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia che all'estero, ma in tali casi deve essere acquisita preventivamente la delega da parte dell'Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza.Se siete all'estero ed avete bisogno di maggiori informazioni, contattate l'Ufficio consolare italiano più vicino al luogo in cui vi trovate.
Per altre informazioni sui passaporti, visitate la pagina Passaporto sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Sì. Tutti i minori per viaggiare devono essere in possesso di documento individuale.
Per informazioni approfondite consultare il sito della Polizia di Stato e la pagina Passaporto sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Il minore di 14 anni può viaggiare all'estero non accompagnato portando con sé una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
E' bene rivolgersi anche alle autorità del paese di destinazione per informazioni sulle norme che riguardano l'ingresso dei minori ed eventualmente verificare con la compagnia di trasporto la procedura contrattuale per i minori non accompagnati.
Per altre informazioni sui passaporti, visitate la pagina Passaporto sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Sì. Per il rilascio del passaporto a un minore di 18 anni, è sempre necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) da prestare davanti all'ufficio che rilascia il passaporto.
Se uno dei due genitori non può presentarsi di persona, può essere allegata una fotocopia del suo documento firmato in originale. Se uno dei due genitori non vuole prestare l'assenso, si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Per altre informazioni sui passaporti, visitate la pagina Passaporto sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Sì. Quando chi chiede il passaporto ha figli minori di 18 anni, è necessario l'atto di assenso al rilascio da parte dell'altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato).
Per altre informazioni sui passaporti, visitate la pagina Passaporto sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
No. La legge italiana sulla cittadinanza (legge 91/92) non prevede – salvo casi particolari – l'acquisto della cittadinanza per il solo fatto di essere nati sul territorio italiano. Oltre alla nascita sul territorio italiano, l'art. 4 della legge subordina l'acquisto della cittadinanza alla residenza legale ed ininterrotta dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
Per altre informazioni sulla cittadinanza italiana, visitate la pagina Cittadinanza sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Quando situazioni contingenti di particolare rilevanza limitano il diritto all'espatrio o la sicurezza dei cittadini italiani (ad esempio: visitare o vivere in paesi esteri fra di loro ostili), si può procedere al rilascio di un secondo passaporto che avrà la stessa scadenza del primo.
Nel foglio annotazioni del primo e del secondo passaporto verrà riportata la dicitura "duplicato del passaporto n." apponendo in ognuno di essi il numero dell'altro passaporto. Il secondo passaporto può essere rilasciato solo su richiesta specificamente motivata e solo quando tali motivazioni vengano riconosciute valide dall'ufficio che rilascia il passaporto (Questura o rappresentanza diplomatico-consolare).
La determinazione rilasciata dall'ufficio competente deve contenere anche la possibilità di detenere contemporaneamente i due passaporti o la prescrizione di depositarne di volta in volta uno presso l'autorità che ha emesso il passaporto.
Per altre informazioni sui passaporti, visitate la pagina Passaporto sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Cittadinanza italiana
Cittadinanza italiana
Quando la coppia è residente all'estero, il coniuge straniero può fare richiesta di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio trascorsi tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio. Questo termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
La domanda di acquisto della cittadinanza, indirizzata al Ministro dell'Interno, va presentata, in caso di residenza all'estero, all'Ufficio consolare italiano territorialmente competente.
Per altre informazioni sulla cittadinanza italiana, visitate la pagina Cittadinanza sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
La domanda di cittadinanza per matrimonio viene inviata dal Consolato italiano al Ministero dell'Interno, che è responsabile del relativo procedimento amministrativo.
Per conoscere lo stato della pratica si può accedere al servizio di consultazione online delle domande di cittadinanze, collegandosi al servizio di consultazione online della domanda di cittadinanza del Ministero dell'interno.
No. La legge italiana sulla cittadinanza (legge 91/92) non prevede – salvo casi particolari – l'acquisto della cittadinanza per il solo fatto di essere nati sul territorio italiano. Oltre alla nascita sul territorio italiano, l'art. 4 della legge subordina l'acquisto della cittadinanza alla residenza legale ed ininterrotta dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Per altre informazioni sulla cittadinanza italiana, visitate la pagina Cittadinanza sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'interessato, che i propri ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzioni.
Per informazioni in materia consultate la pagina Cittadinanza sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito o contattate direttamente l'autorità che dovrà procedere all'istruttoria della richiesta, l'Ufficio consolare italiano all'estero o il Comune in Italia.
Dovete rivolgervi direttamente al Comune italiano di nascita. Il modello di richiesta al Comune è generalmente scaricabile dal sito internet del Consolato italiano in cui si presenta la domanda di riconoscimento.
Se i registri anagrafici non erano ancora in uso all'epoca della nascita dell'antenato, occorre presentare il Certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia, con autenticazione della firma del Parroco da parte della Curia Vescovile competente, accompagnato dalla copia della risposta del Comune che attesta l'inesistenza - per quella data - dei registri di Stato Civile.
Visto per entrare in Italia
Visto per entrare in Italia
Per sapere se avete bisogno del visto per entrare in Italia visitate il sito "Il visto per l'Italia".
Dopo aver cliccato sulla domanda 'Lei ha bisogno del visto?', indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, potrete verificare se avete bisogno di ottenere un visto per entrare in Italia. Per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni utili sulla documentazione da presentare.
La domanda di visto deve essere presentata all'ufficio visti dell'Ambasciata o Consolato italiano del vostro luogo di stabile residenza. Collegandovi al sito "Il visto per l'Italia" potete trovare i recapiti della sede in cui dovete presentare la richiesta di visto. Basta selezionare il Paese dove risiedete e cliccare sul tasto "Conferma".
Per ulteriori informazioni visitate anche la pagina Visti sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
La persona che deve presentare la domanda di visto per l'Italia è il cittadino straniero. La domanda di visto deve essere presentata all'ufficio visti dell'Ambasciata o Consolato italiano competente per il luogo di stabile residenza del cittadino straniero.
Collegandovi al Database Visti "Il visto per l'Italia" potete trovare i recapiti della sede in cui dovrà presentare la richiesta di visto. Basta selezionare il Paese dove risiedete e cliccare sul tasto "Conferma".
Per ulteriori informazioni visitate anche la pagina Visti sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Visitate il sito "Il visto per l'Italia".Dopo aver cliccato sulla domanda 'Lei ha bisogno del visto?', indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare.
Oltre alla documentazione indicata, l'Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. Vi consigliamo di rivolgervi direttamente all'Ufficio visti competente.
Per ulteriori informazioni visitate anche la pagina Visti sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
L'importo che dovete versare agli uffici visti al momento della presentazione di una domanda di visto è indicato alla pagina Costi del visto.
I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 60 giorni. (art. 23 del codice visti ).
Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l'istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).
Per ulteriori informazioni visitate anche la pagina Visti sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
In ogni visto di ingresso sono espressi due valori temporali:
- La durata è il periodo effettivo di soggiorno massimo consentito;
- La validità è il tempo all'interno del quale il visto può essere fruito.
La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il visto scade l'ultimo giorno indicato dalla validità ed entro tale data lo straniero deve lasciare lo spazio Schengen, altrimenti il suo soggiorno diventa irregolare.
Ad esempio, se un visto Schengen ha una durata di 30 giorni e una validità di 90 giorni da oggi significa che posso utilizzarlo in qualsiasi momento dei prossimi tre mesi per entrare nello spazio Schengen per un massimo di 30 giorni.
Per maggiori informazioni visitate la sezione Ingresso e soggiorno per l'Italia
I visti, sia quelli per breve soggiorno che quelli per lungo soggiorno, possono essere rilasciati per uno, due o molteplici ingressi.
Il numero di ingressi è indicato sul visto, scrivendo 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a soggiornare per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non deve essere superiore al periodo di soggiorno concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen.
E' prevista la possibilità di rilascio di un visto per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni ma solo con riferimento al visto Schengen uniforme e solo in casi eccezionali. Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all'art. 24, comma 2 del
Per ulteriori informazioni visitate la pagina Condizioni di ingresso in Italia.
Per controllare lo stato della vostra richiesta di visto, potete rivolgervi all'ufficio visti del consolato dove è stata presentata la domanda di visto.
Qui trovate l'elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero
Se avete un visto per breve soggiorno (visto Schengen uniforme) potete trattenervi in Italia o in uno dei Paesi Schengen per un periodo di tempo non superiore alla durata del soggiorno prevista dal visto, salvo nei casi di impossibilità di uscita o altri casi particolari, adeguatamente motivati (ad es., nel caso del visto per affari, prolungamento delle trattative di affari, contatti con fornitori, ecc).
In questi casi, l'autorità competente a decidere sulla richiesta di proroga del soggiorno è la Questura di zona.
Se avete un visto nazionale (cioè di lunga durata), il visto rappresenta solo l'autorizzazione all'ingresso in Italia. Una volta attraversata la frontiera esterna va richiesto il permesso di soggiorno che è l'unico documento che vi permette di soggiornare legalmente in Italia.
Per sapere come fare a richiederlo e per sapere se si può prorogare visitate il sito della Polizia di stato.
In generale non esiste un "diritto" all'ottenimento del visto, ma un semplice "interesse legittimo".
Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.
Nel caso di diniego di visto nazionale per motivi familiari, potete fare ricorso, tramite un avvocato, senza limiti di tempo, al Tribunale Ordinario.
Per ulteriori informazioni consultate la pagina Diniego di visto.
La decisione di diniego di un visto Schengen e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante un modulo uniforme che trovate nel Codice dei visti.
I motivi del diniego sono comunicati al richiedente anche nel caso di diniego di visto per lungo soggiorno.
Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.
Nel caso di diniego di visto nazionale per motivi familiari, potete fare ricorso, tramite un avvocato, senza limiti di tempo, al Tribunale Ordinario.
Per ulteriori informazioni consultate la pagina Diniego di visto.
No, la decisione di diniego non si può cambiare, perché rappresenta la decisione finale presa su quella specifica richiesta di visto. Dopo un diniego, potete presentare una nuova domanda di visto oppure presentare ricorso alle autorità competenti.
Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.
Nel caso di diniego di un visto nazionale per motivi familiari, potete fare ricorso, tramite un avvocato, senza limiti di tempo, al Tribunale Ordinario.
Possono richiedere il visto come familiare di cittadino UE o dello Spazio Economico Europeo i familiari elencati all'art. 2 del Decreto legislativo 30 del 2007.
I documenti da presentare sono:
- formulario di richiesta di visto (cliccare qui)
- fotografia recente
- documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
- dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo,corredata da un suo documento di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge
- atti di stato civile od idonea documentazione amministrativa che attesti il legame di parentela
- in caso di figli minori, consenso al rilascio del visto sottoscritto dall'altro genitore
Consultate il Database Visti "Il visto per l'Italia" per maggiori informazioni.
Uno dei presupposti indispensabili per l'ingresso nello spazio Schengen è la disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento per il periodo di soggiorno previsto.
Per informazioni su questo tema consultate la pagina Ingresso in Italia/mezzi finanziari.
Per informazioni dettagliate, vi consigliamo di rivolgersi all'Ufficio visti della Rappresentanza italiana più vicina.
Qui trovate l'elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero
I cittadini di quei Paesi che non sono soggetti a visto di ingresso per brevi periodi, possono soggiornare in Italia e nel territorio dei Paesi Schengen per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
Per ulteriori informazioni consultate il Codice frontiere.
La normativa italiana in materia di visti di ingresso non prevede un visto per matrimonio, quindi la tipologia di visto che dovrete richiedere è per motivi di turismo. Oltre ai requisiti previsti per il rilascio del visto per turismo (database visti) è raccomandabile presentare anche il certificato di avvenute pubblicazioni, per poter dimostrare che lo scopo del viaggio è quello di contrarre matrimonio con un cittadino italiano.
Ogni anno il MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) pubblica le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari in cui vengono riportate informazioni dettagliate sul calendario degli adempimenti da espletare per l'immatricolazione alle Università italiane e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché alle Scuole di specializzazione non mediche e ad altri corsi.
Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina Studenti stranieri.
No. La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria non rientrano fra i documenti considerati idonei a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno in Italia.
Dovete avere garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani (comprese le Università), da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana.
Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina Studenti stranieri.
Ogni anno il Governo italiano mette a disposizione borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero per portare a termine studi formali e/o per seguire programmi di studio o ricerca, bilaterali o multilaterali, in Italia.
Tutte le informazioni (l'elenco dei Paesi destinatari delle borse di studio, il bando, la piattaforma web per la candidatura on line, ecc.) si trovano alla pagina Borse di studio offerte dal Governo Italiano a stranieri e cittadini I.R.E.
L'ingresso in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e per lavoro autonomo, avviene prevalentemente nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dal cosiddetto "decreto flussi".
Il datore di lavoro italiano o straniero residente in Italia deve prima di tutto fare richiesta di 'nulla osta al lavoro' allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura del territorio dove il lavoratore sarà domiciliato o dove ha luogo la sede di lavoro.
Una volta ottenuto il nulla osta al lavoro, potete rivolgervi alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana per chiedere il visto di ingresso in Italia.
Le categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori del contingente stabilito dai decreti flussi sono elencate all'art. 27 del testo unico sul'immigrazione.
Per maggiori informazioni potete consultare la pagina visti, i siti del Ministero dell'Interno e della Polizia di stato.
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia.
Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del CIMEA – Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.
Se volete rientrare definitivamente in Italia dopo aver stabilito la vostra residenza all'estero per almeno 12 mesi avete diritto ad agevolazioni doganali e - a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali - a eventuali contributi finanziari.
Per maggiori informazioni consultate il sito web dell'Agenzia delle Dogane e la pagina Rimpatri.
L'agenzia delle dogane ha realizzato una carta doganale dei viaggiatori che contiene le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito e che è consultabile sul sito dell'Agenzia.
E' una guida di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Uno strumento di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana. Fornisce inoltre utili informazioni a chi effettua l'acquisto di prodotti tramite internet.
AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
Le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno degli stranieri sul proprio territorio sono materia di competenza di ogni singolo Stato. Per ogni informazione dovete rivolgervi direttamente alle autorità consolari in Italia del Paese di destinazione.
L'elenco delle Rappresentanze straniere in Italia si trova al link http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RapprStraniere/
Se vivete all'estero e siete iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), dovete comunicare ogni variazione dei vostri dati (indirizzo di residenza, stato civile, rientro definitivo in Italia, ecc.) al Consolato italiano competente.
Per maggiori informazioni consultate la pagina AIRE
No. La legge prevede l'obbligo di iscrizione all'AIRE per coloro che risiedono all'estero soltanto per periodi superiori ai 12 mesi.
Consultate la pagina AIRE per maggiori informazioni.
No. La legge prevede l'obbligo di iscrizione all'AIRE per coloro che risiedono all'estero per periodi superiori ai 12 mesi.
Consultate la pagina AIRE per maggiori informazioni.
Non necessariamente, dipende dal Paese in cui vi trovate e dal motivo per cui vi siete trasferiti.
Per maggiori informazioni consultate la pagina Assistenza sanitaria ed il sito del Ministero della Salute.
Tutte le informazioni in materia fiscale sono disponibili sul sito dell' Agenzia delle entrate.
L'iscrizione all'AIRE vi consente di poter usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari italiane all'estero e di esercitare il diritto di voto dall'estero.
Per ulteriori informazioni consultate la pagina AIRE
Per conoscere l'elenco delle scuole italiane ed europee all'estero visitate la pagina istituzioni scolastiche all'estero.
Potete visitare la scheda dedicata al Paese di destinazione sul sito Viaggiare sicuri sotto la voce "viabilità". Per maggiori dettagli visitate la pagina Patenti di guida sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.
Per guidare all'estero si applicano regole differenti in base al Paese di destinazione ed alla durata del periodo di soggiorno.
Per maggiori dettagli visitate la pagina Patenti di guida sul sito dell'Ambasciata d'Italia in Quito.